(massima n. 1)
L'actio confessoria, come azione reale a difesa della servitù, trova il suo fondamento solo se vi siano contestazioni sulla legittimità dell'esercizio del diritto di servitù, laddove se si è in presenza di turbative o minacce che non implichino la contestazione della servitù, si è fuori dell'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 1079 c.c. e al titolare della servitù spetta, oltre alla tutela possessoria, l'azione di risarcimento di cui all'art. 2043 ovvero, ai fini della riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative o molestie, quella di reintegrazione in forma specifica prevista dall'art. 2058 dello stesso codice.