(massima n. 1)
L'actio confessoria servitutis, quale azione reale avente ad oggetto l'accertamento dell'affermato diritto di servita, trova fondamento nel fatto stesso che vi siano contestazioni sulla legittimità dell'esercizio del medesimo, accompagnate o meno da impedimenti o turbative. Ne consegue che non può negarsi la qualificazione di confessoria servitutis alla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto in negatoria, per il fatto che quest'ultima domanda non sia stata accompagnata dalla menomazione o dalla privazione del possesso della corrispondente servitù.