(massima n. 1)
L'art. 47, comma quarto, c.p.c. dispone che il regolamento di competenza d'ufficio sia richiesto con ordinanza, senza dettare alcuna precisazione sui requisiti di contenuto del provvedimento, i quali vanno, pertanto, mutuati dall'art. 134 c.p.c., che prevede, però, la motivazione dell'ordinanza, ma non l'esposizione del fatto sostanziale e processuale. Quest'ultimo requisito, però, è necessario in quanto appaia indispensabile per il raggiungimento dell'atto, potendo, quindi, essere più o meno ampia l'esposizione a seconda di quanto occorra per evidenziare le ragioni su cui si fonda il conflitto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto idonea a spiegare ed a rendere intelligibili le ragioni del conflitto, l'affermazione nell'ordinanza del Tribunale che aveva richiesto il regolamento, secondo cui «il giudice di pace rimettente del presente procedimento avrebbe dovuto separare le domande proposte avanti al suo ufficio trattenendo necessariamente la causa di opposizione al decreto ingiuntivo che aveva emesso»)