(massima n. 1)
In tema di adozione ed in presenza di due diversi provvedimenti, entrambi esecutivi, il primo della corte di appello con il quale sia stata dichiarata l'efficacia in Italia di una pronuncia straniera di affidamento preadottivo di minore straniero ad una coppia di coniugi italiani e il secondo del tribunale per i minorenni, con il quale sia stato disposto l'identico affidamento dello stesso minore (ritenuto in stato di abbandono) ad una diversa coppia di coniugi, č ammissibile la richiesta d'ufficio del regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. sollevata dal tribunale per i minorenni il quale deve provvedere alla consegna del minore straniero ai coniugi affidatari, e tendente a stabilire quale sia il provvedimento efficace a tal fine, trattandosi di provvedimenti la cui efficacia perdura costituendo titoli legittimanti la successiva adozione del minore.