(massima n. 1)
Qualora il tribunale, adito dal proprietario del fondo occupato con azione di risarcimento del danno per l'illegittimo protrarsi dell'occupazione d'urgenza e l'irreversibile acquisizione del bene nella realizzazione dell'opera pubblica, ravvisi un'ipotesi di conversione della domanda risarcitoria in opposizione avverso la stima dell'indennitą espropriativa, a seguito della sopravvenienza del decreto di espropriazione, e rimetta le parti davanti alla corte d'appello in unico grado, a norma dell'art. 19 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, la corte d'appello, davanti alla quale la causa venga riassunta, ove contesti i presupposti della suddetta conversione, ha il potere-dovere di richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, vertendosi in tema di competenza per materia.