(massima n. 1)
Nel caso di conflitto reale positivo di competenza fra due tribunali, che abbiano entrambi dichiarato il fallimento dello stesso imprenditore, in difetto della denunzia ex officio del conflitto e dell'attivazione del conseguente rimedio di cui all'art. 45 c.p.c., č ammissibile la esperibilitā del regolamento facoltativo di competenza da parte di ciascuno dei curatori del fallimento dichiarato dai tribunali in conflitto, stante l'evidente interesse dei creditori all'unicitā della procedura, anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo comma, dell'art. 47 c.p.c., dovendosi coordinare questa disposizione con i particolari principi del sistema fallimentare e sopra tutto con quello fondamentale e prevalente dell'unitarietā della procedura concorsuale.