(massima n. 1)
La dichiarazione, da parte di un primo tribunale, dell'incompetenza per territorio a pronunciare il fallimento di un imprenditore, quand'anche non seguita da riassunzione del processo, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 50 c.p.c., davanti al tribunale indicato come competente, ma soltanto da trasmissione ex officio degli atti di causa a tale secondo giudice, legittima quest'ultimo, il quale si ritenga a sua volta incompetente, a sollevare, sia nel caso di procedimento promosso di ufficio o ad istanza del debitore, sia in quello di procedimento promosso ad istanza dei creditori, conflitto di competenza ed a chiedere il relativo regolamento di ufficio.