(massima n. 1)
Nell'ipotesi di duplice dichiarazione di fallimento di una stessa persona fisica, ancorché nella qualitą di socio illimitatamente responsabile di societą di persone, esclusa la possibilitą dell'instaurarsi di due distinte procedure fallimentari, stante l'indefettibile esigenza dell'unicitą delle attivitą liquidatorie, il relativo e reale conflitto positivo di competenza, denunciabile ai sensi dell'art. 45 c.p.c., in applicazione analogica di tale norma, va risolto in favore del tribunale che per primo ebbe a dichiarare il fallimento, in applicazione del principio della prevenzione. Qualora tale criterio non possa operare, per essere state le due sentenze di fallimento depositate nella stessa data, č praticabile il criterio dell'attrazione da parte del fallimento di maggiore ampiezza.