(massima n. 1)
Presupposto del regolamento d'ufficio di competenza, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., è l'esistenza di un conflitto negativo tra due giudici appartenenti allo stesso grado di giurisdizione. Pertanto, nell'ipotesi in cui il primo giudice adito abbia dichiarato la propria incompetenza territoriale a pronunciare sentenza dichiarativa di fallimento ed il secondo giudice, indicato come competente dal primo, abbia con questi concordato, pronunciando nel merito, nel conseguente giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 18 della legge fallimentare, che dell'appello condivide la natura di impugnazione in senso tecnico, non può il giudice adito sollevare il conflitto, ma deve decidere anche sulla competenza, eventualmente revocando la sentenza ed indicando altro giudice competente.