(massima n. 1)
La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'Ufficio giudiziario che ha emesso il decreto in conseguenza della qualificazione del giudizio di opposizione come giudizio di impugnazione e della normale inderogabilità della competenza per l'impugnazione, ha carattere funzionale ed inderogabile e non subisce modificazioni neppure per effetto della connessione, per cui il giudice superiore cui sia stata rimessa l'intera causa può richiedere il regolamento di competenza a norma dell'art. 45 c.p.c., giacché la declaratoria di incompetenza del primo giudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale inderogabile.