(massima n. 1)
Il provvedimento con cui, nel nuovo rito del lavoro, il giudice delegato (da parte del giudice competente a giudicare sulla controversia) al compimento di un atto istruttorio entro la propria circoscrizione territoriale respinge la richiesta del giudice delegante, assumendo che l'istituto di cui all'art. 203 c.p.c. č incompatibile con la nuova disciplina del processo del lavoro, non dā luogo ad alcun conflitto in ordine alla titolaritā della potestas iudicandi, che comporti l'esperibilitā del regolamento di competenza d'ufficio.