(massima n. 1)
La competenza territoriale, con riguardo ai provvedimenti relativi a minore previsti dagli artt. 330 e 336 c.c., va individuata in base all'effettiva residenza del minore stesso, secondo la situazione di fatto al momento della domanda ed a prescindere da eventuali mutamenti sopravvenuti. Tale competenza ha carattere inderogabile, e, pertanto, l'eventuale conflitto negativo, a norma dell'art. 45 c.p.c., č denunciabile con richiesta d'ufficio di regolamento.