(massima n. 1)
È ammissibile la richiesta d'ufficio del regolamento di competenza, ancorché in difetto di riassunzione nei modi e nei termini previsti dall'art. 50 c.p.c., e dunque sulla base della semplice trasmissione officiosa degli atti dall'uno (dichiaratosi incompetente) all'altro giudice (ritenuto dal primo competente per ragioni di territorio, ma che a sua volta dubiti della propria competenza e la declini), ogniqualvolta si versi in una materia nella quale il giudice competente disponga di poteri di intervento d'ufficio, nel senso che le norme di legge lo abilitino ad una pronuncia d'ufficio in termini di iniziativa giudiziale del processo o di iniziativa giudiziale della pronuncia di merito, secondo il disposto dell'art. 2907 c.c. (Principio espresso in relazione ad un procedimento ablativo-limitativo della potestà genitoriale).