(massima n. 1)
Il principio secondo il quale il conflitto di competenza previsto dall'art. 45 c.p.c. postula che, a seguito della pronuncia di incompetenza da parte del primo giudice, la causa venga riassunta nel termine di cui al successivo art. 50 stesso codice davanti al giudice indicato come competente (così che, in mancanza di tale riassunzione, non attuandosi alcuna translatio iudicii, e non essendo conseguentemente configurabile il conflitto, il nuovo giudice deve decidere autonomamente sulla competenza senza poter proporre regolamento d'ufficio che, se chiesto, deve essere dichiarato inammissibile) non si applica tutte le volte in cui il giudice competente disponga di poteri di intervento d'ufficio (nel senso che le norme di legge lo abilitino ad una pronuncia d'ufficio in termini di “iniziativa giudiziale del processo” e/o di “inizitiva giudiziale della pronuncia di merito”, secondo il disposto dell'art. 2907 c.c.), e ciò perché la riassunzione del processo ad istanza di parte è una modalità strettamente connessa alla giurisdizione a domanda, onde essa non può essere ritenuta presupposto indefettibile del regolamento d'ufficio (principio affermato in tema di regolamento di competenza d'ufficio richiesto con riferimento a procedimento riguardante un minore e suscettibile di applicazione delle norme di cui agli artt. 330 ss. c.c., in relazione alle quali erano da ritenersi sussistenti, in capo al tribunale dei minori, i poteri officiosi de quibus).