(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio il necessario carattere di alteritā del giudice designato ex art. 383 c.p.c., rispetto al giudice autore della sentenza cassata, non comporta uno snaturamento della nozione di competenza, intesa come riparto dei compiti tra i diversi uffici giudiziari, e, nel caso di designazione di altra sezione dello stesso ufficio onde proviene la sentenza cassata, non connota tale sezione quale ufficio giudiziario diverso rispetto alle altre sezioni. Ne consegue che, non attenendo alla competenza, non č denunziabile ai sensi dell'art. 45 c.p.c. il conflitto fra due sezioni della medesima corte d'appello circa la investitura a conoscere di una concreta vertenza in sede di rinvio. (Nella specie, cassata con rinvio una sentenza non definitiva in tema di responsabilitā contrattuale, con designazione di altra sezione della medesima corte d'appello quale giudice di rinvio, la sezione designata, dopo avere riaffermato, con altra pronunzia non definitiva, l'obbligo risarcitorio del convenuto, ha, per la liquidazione del danno, rimesso la causa, con ordinanza, alla sezione che aveva emanato la sentenza annullata, la quale, sul rilievo che la rimessione della causa al giudice del rinvio estende a questi anche la cognizione del quantum debeatur, ha sollevato d'ufficio conflitto di competenza, dichiarato inammissibile dalla S.C.).