(massima n. 1)
È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui una sezione ordinaria della corte d'appello, nel ritenere valido l'atto di appello nel rito del lavoro proposto con citazione, anziché con ricorso, dispone il mutamento del rito davanti a sè (e non dichiara, invece, la competenza della sezione lavoro della stessa corte), atteso che il provvedimento ha natura di ordinanza che provvede su una questione di rito, e non su una questione di competenza, la quale può porsi soltanto con riguardo alla scelta dei due giudici diversi, ossia appartenenti a diversi uffici, e non tra due sezioni del medesimo ufficio giudiziario.