(massima n. 1)
La ripartizione delle cause tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate infracircoscrizionali, stabilita dall'art. 48 quater del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 15 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, costituisce una distribuzione degli affari tra articolazioni appartenenti ad un unico ufficio prevista per ragioni di organizzazione interna e di migliore fruibilitą del servizio giustizia e non gią un riparto di competenza territoriale, rispetto al quale siano configurabili questioni di competenza. Pertanto, la sentenza con cui il giudice monocratico della sezione distaccata di un tribunale dichiari la propria incompetenza, in favore di quella della sede centrale, non integra una decisione sulla competenza, avverso la quale sia esperibile il regolamento di competenza, ma va interpretata come provvedimento ordinatorio di trasmissione degli atti al presidente del tribunale affinché provveda con decreto non impugnabile, ai sensi dell'art. 83 ter att. c.p.c., introdotto dall'art. 128 del citato D.L.vo n. 51 del 1998.