(massima n. 1)
Il giudice onorario aggregato non costituisce, nell'ambito del tribunale, un diverso organo di giustizia, sicché la questione se una controversia spetti al giudice onorario aggregato presso detta sezione ovvero al giudice del lavoro pone un problema di distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario e non involge questione di competenza, con conseguente inammissibilitą del relativo regolamento.