(massima n. 1)
La ripartizione degli affari tra le sezioni distaccate di un medesimo ufficio del giudice di pace, sito presso taluno dei capoluoghi dei mandamenti ove avevano sede le preture, ha carattere interno, sicché la sentenza con cui il giudice di una sezione distaccata dichiari la propria "competenza" non integra una decisione sulla competenza, avverso la quale sia esperibile il regolamento di competenza, ma va interpretata come provvedimento ordinatorio ex art. 83-ter disp. att. cod. proc. civ., introdotto dall'art. 128 del d.lgs. del 19 febbraio 1998, n. 51.