(massima n. 3)
In tema di regolamento di competenza d'ufficio relativo a conflitto virtuale negativo per ragioni di connessione, riguardante anche materie attribuite alla competenza del giudice di pace, quando tra i capi di domanda che appartengono, ex art. 7 c.p.c., alla competenza per materia del giudice di pace — in ordine ai quali il tribunale — giudice a quo ha sollevato il conflitto, e quelli già pendenti innanzi allo stesso giudice, non sussista alcuna ragione di connessione, originaria o successiva (per accessorietà, ex art. 31; per garanzia propria, ex art. 32; per cumulo oggettivo, ex art. 33; per pregiudizialità, ex art. 34; per compensazione, ex art. 35; per riconvenzione, ex art. 36 c.p.c.), il tribunale deve chiedere d'ufficio il regolamento, atteso che il giudice di pace, con il negare la propria competenza per connessione, implicitamente ha anche negato la propria competenza per materia sui capi di domanda che gli appartengono con carattere di inderogabilità.