(massima n. 1)
A norma dell'art. 45 c.p.c., applicabile anche per risolvere conflitti tra giudici di pace, il conflitto di competenza può essere sollevato d'ufficio dal giudice designato come competente da quello primariamente adìto soltanto nelle ipotesi di conflitto negativo virtuale di competenza per materia e territorio inderogabile e non quando si tratti di competenza territoriale derogabile e di competenza per valore.