(massima n. 1)
È inammissibile il regolamento d'ufficio, richiesto a norma dell'art. 45 c.p.c., con il quale il giudice, ritenendo sussistente la continenza fra la causa innanzi a sè pendente e la causa pendente innanzi ad altro giudice, fa valere il conflitto positivo virtuale nei confronti della sentenza con la quale l'altro giudice ha ritenuto non sussistente la continenza, atteso che il citato art. 45 fa esclusivo riferimento al conflitto negativo virtuale e non ricorrono, nel processo ordinario di cognizione, quelle esigenze proprie di talune procedure speciali (ad esempio in materia fallimentare) che sono a fondamento della ritenuta ammissibilità nelle stesse del conflitto positivo.