(massima n. 1)
La richiesta di ufficio del regolamento di competenza prevista dall'art. 45 c.p.c. presuppone che la competenza sia stata declinata da un primo giudice e che la causa sia stata tempestivamente riassunta, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., dinnanzi al giudice designato, con la conseguenza che, in mancanza di tale riassunzione, non attuandosi la translatio iudicii, non č configurabile un conflitto ed il nuovo giudice deve, quindi, decidere autonomamente sulla sua competenza e non proporre regolamento di ufficio di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.