(massima n. 1)
La dichiarazione di incompetenza per valore comporta implicitamente l'esclusione di una competenza inderogabile, cosicché il giudice superiore, a cui la causa sia stata rimessa, può chiedere d'ufficio il regolamento di competenza a norma dell'art. 45 c.p.c., qualora ritenga che, invece, il giudice remittente fosse investito di una competenza funzionale. (Nella specie il conflitto di competenza era stato sollevato da un tribunale a cui un conciliatore, investito di un'opposizione contro un decreto ingiuntivo da lui stesso emesso, aveva rimesso l'intera causa a seguito della proposizione di una domanda riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore).