(massima n. 1)
L'elemento oggettivo della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p., rappresentato dal fatto che l'agente sia «colto in possesso» di chiavi alterate o di grimaldelli, non va inteso nel senso che, oltre al possesso di tali oggetti, si richiede anche un quid pluris, consistente in circostanze tali da lasciare supporre imminente l'uso da parte del loro possessore, ma va considerato nel senso che il possesso deve assumere la consistenza di una disponibilità diretta ed immediata degli strumenti da parte del soggetto, perché su tale rapporto di immediatezza, e solo su esso, che la legge fonda la presunzione di un'imminente utilizzazione degli strumenti medesimi. (Nella specie la Corte ha affermato che il rapporto di immediata disponibilità non viene meno se gli oggetti sono conservati in un locale accessorio all'abitazione del prevenuto).