(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 705 c.p., che punisce chiunque, senza licenza dell'autoritą o senza rispettare le prescrizioni di legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su di esse operazioni di mediazione ovvero «esercita altre simili industrie, arti o attivitą», č applicabile, senza che da ciņ derivi alcuna violazione del divieto di analogia in malam partem, anche a chi svolga l'attivitą di riparazione di oggetti preziosi.