(massima n. 1)
L'abitacolo di un'autovettura è da considerare un luogo esposto al pubblico e non un luogo pubblico o aperto al pubblico. Esso pertanto non rientra nell'indicazione tassativa contenuta nell'art. 688 c.p., sicché non risponde dell'illecito amministrativo colui che è sorpreso in stato di manifesta ubriachezza all'interno di un'autovettura.