(massima n. 1)
Deve escludersi che l'art. 682 c.p. il quale punisce l'ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso č vietato nell'interesse militare dello Stato sia posto esclusivamente a tutela preventiva del segreto militare: infatti la norma fa riferimento generico all'Ģinteresse militare dello Statoģ, per cui la valutazione delle esigenze da tutelare č rimessa all'autoritā che istituisce il divieto. La sanzione penale č, pertanto, correlata ad un ingresso in luogo vietato ed č prevista per il solo fatto che un divieto sia stato legittimamente imposto, indipendentemente dalle ragioni che in concreto hanno determinato la limitazione dell'accesso nella zona militare.