(massima n. 1)
I giocattoli pirici o altre materie qualificate esplodenti, non micidiali se singolarmente considerate, possono, in determinate circostanze, acquistare tali caratteristiche, quando dalla loro concentrazione, nelle specifiche circostanze di fatto, derivi un'oggettiva e intrinseca potenzialitą di pericolo per persone o cose, di guisa che assumano, nel loro insieme, la caratteristica della micidialitą. In tale ultima ipotesi, la loro detenzione integra il reato di cui all'art. 10 della L. n. 497 del 1974, e non quello di cui all'art. 678 c.p.