(massima n. 1)
In tema di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti la norma di cui all'art. 678 c.p. va integrata con quanto previsto dall'art. 47 T.U. di P.S. e dagli artt. 81 ss. del relativo regolamento, secondo i quali la licenza dell'autoritā č indispensabile anche per la fabbricazione e la vendita di artifici e giocattoli pirici. Ne consegue che rientrano in tale previsione contravvenzionale anche quei giochi che utilizzano miscele semplicemente detonanti.