(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza della responsabilità a norma dell'art. 678 c.p. per commercio abusivo di materie esplodenti a nulla rileva la categoria a cui, ex art. 82 del Regolamento per l'esecuzione delle leggi di P.S., effettivamente appartengono i prodotti comunque rientranti tra le suddette materie (anche se di limitata potenzialità lesiva): ciò in quanto la vendita dei medesimi non è mai ammessa senza la licenza dell'autorità.