(massima n. 1)
L'esclusione dell'applicabilitą delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 60 della L. n. 689 del 1981 per le armi da sparo, munizioni ed esplosivi non riguarda le condotte antigiuridiche aventi ad oggetto materie esplodenti prive di potenzialitą, destinazione e finalitą lesive, e quindi non concerne le contravvenzioni di fabbricazione e commercio abusivi di materie esplodenti. (Fattispecie relativa dalla detenzione di kg 727 di materiale pirotecnico).