(massima n. 1)
L'esclusione dell'applicabilitą delle sanzioni sostitutive prevista dall'art. 60, ultimo comma L. 24 novembre 1981, n. 689 non concerne le contravvenzioni di cui all'art. 678 c.p. e agli artt. 55 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, 25 L. 18 aprile 1975, n. 110, non riguardando tali reati gli esplosivi, caratterizzati dalla micidialitą, ma esclusivamente le materie esplodenti.