(massima n. 1)
È irrilevante ai fini dell'individuazione degli esplosivi «di ogni genere», oggetto della previsione normativa degli artt. 9 e 10 della L. 14 ottobre 1974, n. 497 (sostitutivi degli artt. 1 e 2 della L. 2 ottobre 1967, n. 895), sia l'elemento della oggettiva potenzialità offensiva, perché qualità propria e connaturata delle materie esplodenti (e dei prodotti esplodenti) contemplate nell'art. 678 c.p. (integrato dagli artt. 46 e ss. T.U. leggi P.S. e 81 ss. reg. stesso T.U.), sia l'elemento della micidialità, perché tale qualità è attribuita dagli artt. 9 e 10 della suddetta L. n. 497/74 esclusivamente agli aggressivi chimici ed altri congegni micidiali. Quanto all'elemento specializzante (art. 15 c.p.) esso è desumibile dall'inciso normativo «di ogni genere», riferibile cioè all'intera categoria degli esplosivi, senza possibilità di riferimento alla specie od alla quantità dei prodotti esplosivi. Pertanto, la materia regolata dall'art. 678 c.p., ad eccezione dei fatti omissivi relativi all'adozione di cautele (unica ipotesi residuale di reato) deve ritenersi disciplinata dagli artt. 9 e 10 L. 14 ottobre 1974, n. 497. (Fattispecie relativa ad artifici pirotecnici).