(massima n. 1)
La fabbricazione, la cessione o la detenzione di materiale pirotecnico (fuochi di artificio e giocattoli pirici) integra la contravvenzione di cui all'art. 678 c.p. e non gią il delitto di cui agli artt. 1-2 della L. n. 895 del 1967, in quanto le caratteristiche di tale materiale, pur ricompreso nella categoria dei prodotti esplosivi, non sono micidiali.