(massima n. 1)
L'abusiva detenzione e cessione di giocattoli pirici capaci solo di arrecare molestie, con esclusione di qualsiasi potenzialitą lesiva, non integra l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 2 L. 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 10 L. 14 ottobre 1974, n. 467, bensģ la contravvenzione di cui all'art. 678 c.p. (Fattispecie relativa ad illegale detenzione o cessione di n. 255 raudi).