(massima n. 1)
La detenzione e il porto in luogo pubblico di fuochi artificiali integra i reati di cui agli artt. 10 e 12 L. 14 ottobre 1974, n. 497, e non gią la contravvenzione prevista dall'art. 678 c.p., qualora i detti fuochi, di per sč materiale esplodente qualificato dagli effetti detonanti, siano in quantitą tale da potersi equiparare per la rilevante potenzialitą lesiva e distruttiva all'elevata micidialitą propria degli esplosivi. (Fattispecie relativa a sequestro di 340.833 fuochi artificiali).