(massima n. 1)
In mancanza di una sanzione specificamente prevista in ordine al precetto di cui all'art. 47 R.D. n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e in presenza della norma di cui all'art. 678 c.p. che prevede come reato la condotta di chi tiene in deposito o vende materie esplodenti, prevedendone anche la relativa sanzione, le due norme citate vanno lette in stretto collegamento, nel senso che la prima contiene il precetto, mentre la seconda contiene la sanzione, pur punendo, in pari tempo, anche altre condotte, similari, se pur non identiche. Ne consegue che la sanzione applicabile per la detenzione per la vendita di pezzi pirotecnici č quella prevista dall'art. 678 c.p. (pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda) e non quella di cui all'art. 17 del testo unico citato, a norma del quale le contravvenzioni alle disposizioni ivi previste sono punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda solo nel caso che non risulti stabilita una pena o una sanzione amministrativa ovvero non provveda il codice penale. (Fattispecie nella quale il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto applicabile la sanzione dell'art. 17 T.U.L.P.S., ammettendo l'imputato all'oblazione speciale prevista dall'art. 162 bis c.p.).