(massima n. 1)
Non č configurabile la contravvenzione di cui all'art. 678 c.p. (fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti) in relazione ad attivitą riguardanti prodotti esclusi, in forza di provvedimento amministrativo, dal novero delle sostanze esplodenti. (Fattispecie concernente sequestro, ritenuto illegittimo, di articoli pirici non pił considerati prodotti esplodenti dal D.M. 4 aprile 1973).