(massima n. 1)
In tema di detenzione di materie esplodenti senza licenza o eccedenti i limiti ivi previsti, si deve fare riferimento esclusivo al quantitativo di sostanza detenibile stabilito dalla licenza conseguita in concreto, a nulla rilevando che un successivo decreto ministeriale abbia innalzato i limiti massimi per le nuove licenze, in quanto il rilascio di un nuovo provvedimento autorizzatorio non costituisce certo un diritto soggettivo dell'interessato, ma rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione.