(massima n. 1)
La distinzione concettuale introdotta dalla legislazione per il controllo delle armi tra «esplosivi» (che sono quelli che, per la quantitą e la qualitą, presentano una micidialitą equiparabile a quella delle armi da guerra, e sono idonei, quindi, a provocare, sia pure con opportuni condizionamenti, una esplosione con rilevante effetto distruttivo e dirompente, e, pertanto, assimilabili agli strumenti dotati di idoneitą a portare offesa alla vita oppure all'incolumitą personale) e «materie esplodenti» (costituite da tutti quei prodotti privi di potenza micidiale, vuoi per struttura chimica, vuoi per modalitą di fabbricazione, vuoi per la destinazione offensiva) deve esser tenuta presente anche nell'interpretazione della espressione «armi da sparo, munizioni ed esplosivi» che figura nell'ultimo comma dell'art. 60, L. n. 689 del 1981. Ne consegue che l'esclusione dell'applicabilitą delle sanzioni sostitutive prevista da tale norma non riguarda le condotte antigiuridiche aventi ad oggetto materie esplodenti prive di potenzialitą, destinazione e finalitą lesive, e dunque non concerne le contravvenzioni di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti (o di sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di essa), nonché di omissione delle prescritte cautele nello svolgimento di dette attivitą. (Sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha considerato corretto l'operato del giudice di merito con riferimento ad una fattispecie di detenzione senza licenza di petardi tipo raudi, aveva ritenuto la stessa integrare il reato di cui all'art. 678 c.p. ed aveva sostituito la pena detentiva irrogata per il medesimo con l'ammenda).