(massima n. 1)
L'esclusione oggettiva dell'applicazione di sanzioni sostitutive prevista dall'art. 60, ultimo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689 per i reati in materia di esplosivi quando per i detti reati la pena detentiva non č alternativa a quella pecuniaria, riguarda esclusivamente gli Ģesplosiviģ e non le materie esplodenti per cui, con riferimento al reato di cui all'art. 678 c.p. (fabbricazione o commercio non autorizzato di tali ultime materie), vi č la possibilitā della sostituzione della pena detentiva (congiunta a pena pecuniaria) con pena pecuniaria ragguagliata.