(massima n. 1)
In tema di reati concernenti le armi, per esplosivi devono intendersi tutti quei prodotti che sono caratterizzati da elevata potenzialitą e che per la loro micidialitą sono idonei a provocare una esplosione con rilevante effetto distruttivo, mentre rientrano nella categoria delle materie esplodenti tutti quei prodotti, utilizzati per i fuochi d'artificio, che sono privi di potenza micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalitą di fabbricazione. La materia relativa agli esplosivi, le cui condotte illecite integrano sempre delitti, č disciplinata attualmente dalle leggi n. 895/1967 e 497/1974, mentre le condotte illecite riguardanti le materie esplodenti sono disciplinate dalle ipotesi contravvenzionali previste dal codice penale e dal T.U. di P.S. Ne consegue che l'espressione, «esplosivi», contenuta nell'art. 34, L. n. 110/1975, ove č prevista la triplicazione della pena (e comunque la pena dell'arresto non inferiore a tre mesi) per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi, deve essere intesa nel significato di prodotti o sostanze esplodenti, in quanto detta norma richiama in modo esplicito le contravvenzioni del codice penale e del T.U. di P.S., ove sono previste esclusivamente ipotesi contravvenzionali concernenti materie esplodenti. (Nella fattispecie si trattava di contravvenzione ex art. 678 c.p.).