(massima n. 1)
In tema di armi e materie esplodenti, al termine «esplosivi» di cui all'art. 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110 non può essere attribuito il significato di «sostanze esplodenti» come contrapposte ai veri e propri esplosivi dotati di potenzialità micidiale, perché, così opinando, si verrebbe a privare tale previsione normativa di ogni pratica efficacia, non conoscendo il codice penale ipotesi contravvenzionali concernenti gli esplosivi nell'accezione sopra specificata; ne consegue che l'inasprimento sanzionatorio introdotto dalla normativa speciale del 1975 — secondo la quale le pene stabilite dal codice penale per le contravvenzioni riguardanti gli esplosivi sono triplicate e l'arresto non può essere inferiore a tre mesi — è applicabile alla contravvenzione prevista dall'art. 678 c.p. che punisce la fabbricazione o il commercio abusivi di materie esplodenti. (Nella fattispecie, la contravvenzione di cui all'art. 678 c.p. era stata contestata in relazione alla detenzione di artifici pirotecnici e materie esplodenti senza licenza).