(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti, le definizioni di «materie esplodenti» di cui all'art. 678 c.p., e di «artifici e prodotti affini» e «giocattoli pirici» di cui all'art. 82 R.D. 6 maggio 1940, n. 635, non devono essere interpretate in senso stretto, come relative esclusivamente ai composti chimici in sé capaci di esplosione, ma devono ritenersi comprensive dell'insieme dei congegni, degli involucri e degli accessori fisicamente collegati a tali composti chimici, necessari e utili al loro impiego.