(massima n. 1)
Nella categoria delle "materie esplodenti" indicata nell'art. 678 c.p. rientrano quelle sostanze (nella specie un petardo) prive di potenzialitą micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalitą di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli "esplosivi" - la cui illegale detenzione č sanzionata dall'art. 10 della L. n. 497 del 1974 - quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialitą, le quali, per la loro micidialitą, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo.