(massima n. 1)
L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori urgenti su un immobile, stante il suo pericolo di crollo, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all'art. 677 c.p., e non anche la contravvenzione, prevista dall'art. 650 per l'inosservanza dei provvedimenti dell'autoritā, atteso che tale ultima ipotesi di reato, avendo carattere sussidiario, č configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice a carattere specifico.