(massima n. 1)
La contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autoritā) e consistente nella mancata ottemperanza al provvedimento di urgenza del sindaco che imponga l'esecuzione delle opere necessarie ad evitare il pericolo di crollo di una costruzione, mentre č assorbita da quella di cui all'art. 677, comma terzo, stesso codice (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina), non lo č con riguardo alla violazione, giā costituente reato e ora depenalizzata, contemplata dal comma primo di quest'ultimo articolo.