(massima n. 1)
Ricorre l'ipotesi della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. qualora il proprietario di un edificio pericolante non provveda ad eseguire le necessarie opere di consolidamento e di restauro imposte dal sindaco a tutela della pubblica incolumitą, ferma restando la configurabilitą dell'illecito amministrativo di cui all'art. 677, primo comma, c.p.