(massima n. 1)
La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina — di cui all'art. 677 c.p. — ha carattere permanente, in quanto lo stato di consumazione di essa perdura fino a che il pericolo per la pubblica incolumità non sia cessato. Ne consegue che, trattandosi di reato permanente a condotta omissiva, deve ritenersi che la permanenza viene a cessare solo nel momento in cui viene meno la situazione antigiuridica per fatto volontario dell'obbligato, o per altra causa.